Erion Textiles

Il nuovo decreto in via di definizione al MASE sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) introduce nuovi obblighi tra cui l’adesione a un consorzio per le aziende produttrici e importatrici di: abbigliamento, calzature, accessori e tessili per la casa.

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Il decreto

I nuovi obblighi

Il 30 marzo 2022 la Commissione Europea ha lanciato la Strategia Europea per Tessile Sostenibile e Circolare.

A inizio febbraio 2023 il Ministero dell’Ambiente ha accelerato il processo di pubblicazione del Decreto EPR per il tessile, distribuendo lo schema di Decreto e avviando una fase di consultazione che terminerà nelle prime settimane di marzo.

A breve le aziende interessate dal decreto saranno chiamate ad assolvere questo nuovo obbligo normativo.

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Perché la normativa EPR sulla Responsabilità Estesa del Produttore è un obbligo nuovo e diverso da altre normative ambientali?

Il regime di Responsabilità Estesa del Produttore, già esistente per diverse filiere (come, ad esempio, quelle correlate ai RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ai Rifiuti di Pile e Accumulatori, ai Rifiuti di Imballaggi, ecc.), prevede che il “Produttore”, attraverso un contributo economico, detto eco contributo, si faccia carico di tutto il ciclo di vita dei propri prodotti dal momento in cui li immette sul mercato, al momento in cui questi diventano rifiuti. Il Produttore deve quindi adempiere attraverso il finanziamento e l’organizzazione di un sistema di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti equivalenti generati dai cittadini. In questo caso specifico parliamo dei rifiuti di Prodotti tessili finiti.

Non si tratta di un obbligo relativo alle normative attuali o iniziative spontanee legate a:

  • processi produttivi (qualifica fornitori, tracciatura filiera, approvvigionamenti da materiali sostenibili, calcolo carbon footprint, riduzione impatti ambientali, iniziative di raccolta abiti usati, donazione dell’invenduto a enti caritatevoli, ecc.);
  • gestione rifiuti aziendali (scarti, avanzi di magazzino o rifiuti di qualsiasi tipo generati dalle sedi o dagli uffici).

Stiamo parlando di un decreto che introduce un tema completamente nuovo fino a questo momento per il settore del tessile, rispetto al quale è improbabile che l’azienda sia già in regola, a meno che non risulti iscritta ad un consorzio (o ne abbia costituito uno).

Cosa si intende per Produttore?

Lo schema di Decreto definisce Produttore di Prodotti tessili finiti il soggetto che, qualsiasi sia la tecnica esercitata (vendita – inclusa la vendita a distanza, quale vendita on-line o televendite – noleggio o omaggio), immette per primo un Prodotto finito sul mercato italiano, e corrisponde alle seguenti caratteristiche:

  • la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi (ovunque siano essi fisicamente stabiliti), alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un Prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato;
  • la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale Prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia;
  • la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale Prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale.

Per semplificare:

  • Aziende e Brand che producono Prodotti finiti con una linea propria in Italia, senza passare da terzisti;
  • Aziende e Brand che confezionano Prodotti finiti commissionando la produzione a terzisti ovunque siano essi stabiliti (Italia, UE o Extra UE);
  • Aziende che importano in Italia Prodotti finiti, ovvero una linea prodotta all’estero UE o Extra UE (ad esempio su licenza);
  • Aziende estere che vendono Prodotti finiti solo online, tramite sito del brand o marketplace;
  • Non sono soggetti interessati dal decreto i terzisti che producono esclusivamente conto terzi, ovvero che in nessuna circostanza appongono il loro nome o marchio di fabbrica sui Prodotti realizzati. Qualora invece il Prodotto presentasse un doppio marchio è necessario verificare il caso specifico.

La prima immissione sul mercato italiano (nel 99% dei casi si tratta di vendita, ma il decreto include anche Prodotti dati a noleggio o in omaggio) può avvenire direttamente all’utente finale oppure passare attraverso grossisti; può concludersi in negozi fisici o essere effettuata online su sito proprietario/marketplace. Spesso è possibile che non si utilizzi una sola via, ma una combinazione di queste modalità.

Quali sono i Prodotti interessati?

Ai fini dell’applicazione del Decreto, per Prodotto tessile finito si intende il manufatto confezionato, composto da fibre tessili, e prodotti di abbigliamento, calzature e accessori realizzati anche in pelle e cuoio (siamo in attesa di chiarimenti in relazione ad alcuni materiali es. Gomma, PVC, ecc. ed altre casistiche particolari).

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nello scopo del decreto i Prodotti tessili finiti di:

Abbigliamento

(vestiti, giacche, camicie, T-shirt, capispalla, articoli in maglia, gonne, pantaloni, intimo, pigiami, abiti da lavoro, divise, abiti in pelle e similpelle, costumi da bagno, tute sportive e abbigliamento tecnico.)

Calzature

(scarpe, pantofole, sandali, calzature sportive, scarpe antinfortunistiche)

Accessori

(cravatte, foulard, fazzoletti, sciarpe, guanti, copricapo, calze, collant)

Pelletteria e simili

(borse, valigie, zaini e bauli)

Tessili per la casa

(biancheria da letto, da bagno e da cucina, coperte, tende e tendaggi, tappeti)

Qual è l’impatto per le aziende coinvolte e la posizione di Erion su 6 aspetti critici?

Secondo il tavolo di lavoro Erion, lo schema di Decreto, così come formulato, risulta nella sua interezza non appropriato in quanto la filiera esistente della raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbani, finalizzata alla selezione, preparazione per il riuso e riciclaggio ha già una sua parziale funzionalità.

Nello specifico la bozza – a partire dalla richiesta per il Produttore di organizzare in modo diretto le attività di raccolta – stabilisce oneri eccessivi per le imprese non tenendo conto degli impatti, organizzativi e finanziari, che tali misure avrebbero.

I 6 punti sui quali è urgente intervenire per tutelare i Produttori:

  1. definizione dell’ambito di Responsabilità (definizione chiara di Produttore e di Prodotto finito);
  2. integrare, non sostituire, la filiera di raccolta preesistente alla nascita del decreto;
  3. rendere opzionale, quindi non obbligatoria, la raccolta nei negozi;
  4. istituire un sistema semplificato per la vendita tramite marketplace al fine di contrastare il fenomeno del free riding;
  5. concentrare le risorse dell’EPR per ottimizzare le attività di trattamento;
  6. promuovere trasparenza e legalità.
Il ruolo del consorzio

Più di 2.500 Produttori di diversi settori si sono già affidati a Erion, sistema multi-consortile con esperienza ultradecennale nei sistemi EPR, quale partner qualificato in grado di garantire piena compliance normativa, servizi di consulenza e assistenza, ascolto attivo delle necessità del Produttore e sviluppo di progetti personalizzati.

Il ruolo del consorzio è dunque quello di lavorare con e per i Produttori aderenti, facendosi carico non solo della definizione del modello operativo e di eco-contribuzione, ma anche di rappresentare gli interessi del Produttori dinnanzi alle Istituzioni, di facilitare il dialogo con gli stakeholder e di ottimizzare i costi di gestione al fine di ridurre al minimo l’impatto sul prezzo finale al consumo.

All’attuale tavolo di lavoro istituito dal Ministero siedono anche rappresentanti di altri attori della filiera (es. produttori di semilavorati, distributori, operatori del riutilizzo), che hanno stressato l’idea di un ruolo attivo del Produttore nella realizzazione e finanziamento di reti di raccolta alternative a quella comunale, costringendo, a nostro avviso, i Produttori ad operare scelte relative a settori molto distanti dal business di riferimento e ad accollarsi ingenti oneri, non giustificati da alcun reale beneficio ambientale.

Riteniamo dunque che la partecipazione ad un sistema collettivo formato da soli Produttori, elemento fondante dei consorzi Erion, assuma pertanto carattere di maggior urgenza per salvaguardare gli interessi dei Produttori e limitare gli eventuali effetti avversi di pressioni di altra natura.

Certificazioni

Erion fonda la sua immagine e il suo operato sul rispetto dell’etica, della legalità, della trasparenza e della correttezza.

Valori che costituiscono un’imprescindibile garanzia di fiducia per i nostri Produttori e di welfare aziendale per le nostre persone. In quest’ottica abbiamo scelto di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al D.lgs. 231/2001 per garantire un solido controllo interno, migliorare l’esercizio delle nostre attività e sensibilizzare dipendenti e collaboratori sui principi di trasparenza e correttezza. Inoltre, il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente adottato da Erion è certificato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015, con certificazioni rilasciate da “DNV“.

Il nostro position paper

Il decreto presenta 70 punti di cui 6 critici per i produttori.

Li abbiamo commentati e motivati nel nostro position paper.

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Verificheremo insieme gli obblighi previsti, i Prodotti interessati ed eventuali esclusioni, gli impatti per l’azienda e la sua visione sui punti chiave del decreto che abbiamo discusso insieme a un gruppo di Produttori del settore.

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